L’art. 36 quater del D.Lgs. 626/94 Obblighi del Datore di lavoro relativi all’impiego dei ponteggi (introdotto dal D.Lgs. 235/2003, art. 5) prevede, tra l’altro, che il Datore di lavoro provveda a redigere a mezzo di persona competente un “Piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS)” in funzione della complessità del ponteggio scelto.

È il documento operativo che deve essere preso a riferimento dal personale addetto al montaggio di ponteggi metallici fissi, al fine di garantire: a) la loro sicurezza durante le fasi di montaggio b) la sicurezza di chi, pur non essendo addetto al montaggio, potrebbe essere coinvolto in queste operazioni (esempio: altri lavoratori presenti in cantiere, abitanti di un edificio in corso di ristrutturazione, passanti, ecc.) c) la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio per le lavorazioni per cui è stato realizzato.